Eventi

Statuto Sociale

Allegato "B" - Rep. n. 30096 - Fasc. n. 15338

STATUTO SOCIALE

 

ARTICOLO 1 – Denominazione e Sede

Esiste l'Associazione con denominazione "Associazione italiana per la comunicazione tecnica", con sigla "COM&TEC".

L'Associazione ha sede nel Comune di Sesto Fiorentino.

ARTICOLO 2 – Scopo

L'Associazione italiana per la Comunicazione Tecnica è un'associazione riconosciuta ai sensi del diritto italiano. È un ente indipendente e non persegue scopi politici, religiosi e/o economici. L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'obiettivo dell'Associazione è volto a fornire un supporto sia ai professionisti della comunicazione e documentazione tecnica sia a quelli della traduzione e della localizzazione. L'Associazione mira altresì a creare maggiore consapevolezza dell'importanza della documentazione tecnica di buona qualità.

A tal fine, l'Associazione svolge un'attività di sensibilizzazione ed indirizzo per la comunicazione tecnica.

L'Associazione persegue i suddetti obiettivi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. lo scambio delle esperienze e conoscenze professionali dei singoli associati sia a livello nazionale sia a livello internazionale;
  2. la discussione su temi di attualità scientifica, tecnica e di altri settori aventi rilevanza per l'attività dell'Associazione;
  3. la promozione ed il sostentamento delle iniziative e dei progetti;
  4. l'organizzazione di seminari di formazione, conferenze e/o di altri eventi direttamente e/o indirettamente funzionali al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali;
  5. collaborazioni con istituzioni di formazione professionale, istituti universitari, enti e/o associazioni di categoria nazionali e internazionali;
  6. pubblicazioni in materia.

L'Associazione, inoltre, sviluppa e cura parametri qualitativi per la comunicazione tecnica ed offre consulenza ed assistenza nel settore della comunicazione tecnica, per esempio partecipando ad iniziative di formazione, alla redazione di norme e direttive ed alla ricerca nel campo della comunicazione.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa all'oggetto sociale.

L'Associazione può altresì svolgere attività aventi natura commerciale in via accessoria e/o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. L'Associazione può effettuare prestazioni anche nei confronti di soggetti non associati, e ricevere sponsorizzazioni sempre nel rispetto dei limiti di legge.

ARTICOLO 3 – Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione (patrimonio) potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità e gli scopi fissati dal presente statuto.

L'Associazione non potrà effettuare spese per scopi estranei a quelli dell'Associazione.

L'associazione non può in alcuna maniera distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'associazione stessa.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto in base al disposto dell'art. 11.

ARTICOLO 4 – Associati

Sono previsti tre tipi di associati:

  1. Associato Ordinario, il quale può partecipare alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto, è obbligato al versamento della quota associativa annuale, è iscritto nel libro degli associati tenuto dal Consiglio Direttivo;
  2. Associato Onorario è un esperto in determinate aree di interesse per l'associazione che è disponibile a fornire il proprio apporto all'associazione. Gli Associati Onorari sono nominati dal Consiglio direttivo, con voto unanime, e – previa espressa loro accettazione – sono iscritti nel registro degli associati senza obbligo di versamento della quota associativa ed assumendo gli stessi diritti di voto e obblighi degli Associati Ordinari;
  3. Associato Collaboratore, è colui che fornisce a titolo di volontariato, quindi senza alcuna remunerazione, il proprio apporto alla Associazione, quale esperto in determinate aree di attività. Gli Associati Collaboratori sono valutati dal Consiglio Direttivo sulla base delle loro esperienze professionali e dell'intervento proposto. Lo status di Associato collaboratore sarà deliberato dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice.

L'Associato Collaboratore deve versare la quota associativa annua e sarà regolarmente iscritto nel registro degli Associati. Agli Associati collaboratori sono riconosciuti diritti e obblighi degli Associati Ordinari. L'Associato Collaboratore decade dalla propria carica:

  • nel caso in cui non sia in regola con il pagamento della quota associativa;
  • su mozione di esclusione dell'associato da parte del Consiglio Direttivo con voto unanime dello stesso. La mozione può essere promossa nel caso in cui l'associato si sia dimostrato indegno della carica, non sia competente nell'ambito di attività dell'associazione, o abbia posto in essere comportamenti pregiudizievoli del buon nome dell'Associazione o della professione.

Possono far parte della Associazione persone fisiche che si occupano direttamente o indirettamente di comunicazione e documentazione tecnica.

Il Consiglio Direttivo è l'organo competente per decidere sulle domande di adesione.

La qualità di associato ha inizio nel momento in cui il richiedente riceve la comunicazione di accettazione e versa la quota associativa (fatte salve le deroghe espressamente previste dal presente statuto).

Ad ogni associato persona fisica spetta un voto in assemblea.

Con l'adesione all'Associazione, l'associato si obbliga a promuovere gli scopi dell'Associazione ed a versare le quote associative (fatte salve le deroghe espressamente previste dal presente statuto).

Ai singoli associati è richiesta disponibilità ed efficiente collaborazione. Essi sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui essi vengono a conoscenza nell'espletamento delle attività agli stessi affidate nell'interesse dell'Associazione.

La violazione dell'obbligo di segretezza è considerata come una grave inadempienza e pertanto l'associato potrà essere escluso dall'associazione per gravi motivi in base al disposto dell'art. 24 del codice civile.

ARTICOLO 5 – Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato cessa in caso di morte, recesso o esclusione.

Il recesso dall'Associazione avviene con dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed avrà effetto dal 31 dicembre dell'anno in cui l'associato ha dichiarato il suo recesso. Il recesso dell'associato dovrà essere comunicato almeno tre mesi antecedenti la scadenza del 31 dicembre. Il consiglio Direttivo può accettare espressamente il recesso dell'associato anche se trasmesso oltre i tre mesi antecedenti il 31 dicembre.

L'esclusione di un associato può essere deliberata, oltre che nel caso individuato all'articolo 3, qualora tale associato si comporti in modo pregiudizievole per l'Associazione o qualora egli sia in ritardo di almeno 3 (tre) mesi nel pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 6 – Quote associative

Tutti gli associati sono obbligati a pagare la quota associativa, che è dovuta una volta all'anno e che deve essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'iscrizione si rinnoverà tacitamente salvo comunicazione che deve pervenire in forma scritta alla sede dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale che avviene il 31 Dicembre di ciascun anno e quindi entro il 30 novembre.

Per i nuovi associati, la quota associativa dovrà essere versata dopo la comunicazione di accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo. Fino a quando non è stata versata la quota associativa gli aspiranti associati non potranno acquisire la qualifica di associato.

L'ammontare della quota associativa annuale viene determinato dall'Assemblea degli Associati.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. In caso di morte dell'associato la quota non si trasmetterà agli eredi.

La quota associativa non può essere oggetto di alcun tipo di rivalutazione.

ARTICOLO 7 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Revisore.

ARTICOLO 8 – Assemblea degli Associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati all'associazione.

L'assemblea deve essere convocata nella sede sociale dell'Associazione. Gli amministratori possono convocare l'assemblea anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti (quorum deliberativo) e con la presenza di almeno la metà degli associati (quorum costitutivo). In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti salvo diversa disposizione del presente statuto.

Le delibere inerenti la modifica dello statuto sono anche esse assunte a maggioranza di voti (quorum deliberativo) ma occorre una maggioranza qualificata di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno un quarto degli associati in seconda convocazione (quorum costitutivo).

Astensioni e voti invalidi non vengono computati.

Il voto dei membri del Consiglio Direttivo è precluso nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea ordinaria degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo costituito da un rendiconto economico e finanziario.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il consiglio direttivo dovrà convocare l'assemblea quando almeno un quarto degli associati ne faccia richiesta per iscritto. Nella convocazione dovrà essere comunicato l'ordine del giorno.

L'assemblea nominerà al suo interno un presidente e un segretario.

Il Consiglio Direttivo può effettuare la convocazione per raccomandata, via fax, e-mail o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Nell'avviso di convocazione deve essere comunicato l'ordine del giorno.

L'assemblea è in ogni caso validamente costituita quando sono presenti tutti gli associati e allorquando nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno ivi stabilito.

L'Assemblea degli Associati delibera fra l'altro sui seguenti argomenti:

  • nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e determinazione dell'eventuale compenso;
  • approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione;
  • ammontare della quota associativa;
  • nomina del revisore e determinazione dell'eventuale compenso;
  • modifiche dello statuto;
  • modifiche dell'oggetto sociale;

Nell'Assemblea degli Associati ciascun associato presente ha diritto ad un solo voto.

E' ammesso il voto per delega. La delega deve essere conferita per iscritto con allegata fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Le deleghe devono essere consegnate al segretario, che ne dà menzione nel verbale, prima dell'inizio dell'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea degli Associati viene redatto un verbale, che sarà riportato sul libro verbali assemblee. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ARTICOLO 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti esterni, ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso amministra l'Associazione secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza semplice.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di impossibilità oggettiva o assenza il Vicepresidente, ha pieni poteri per poter attuare tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la firma congiunta del Presidente o del Vicepresidente e di un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si compone di quattro membri scelti tra gli associati. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene nell'assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice-presidente, da altri due membri, tra i quali è scelto il Tesoriere. La durata della carica è di tre anni. E' ammessa la rielezione.

Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve predisporre il prospetto di bilancio da sottoporre al revisore e alla approvazione dell'assemblea. Il prospetto di bilancio dovrà essere formato da uno stato patrimoniale, un rendiconto gestionale in cui venga evidenziata l'attività svolta dall'associazione e una relazione sulla gestione dove viene descritta l'attività effettuata dalla associazione nell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri, il quale invia la proposta di riunione agli altri membri con raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno sei giorni.

Nella convocazione dovrà essere comunicato l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito allorquando siano presenti tutti i consiglieri e gli stessi dichiarino di essere sufficientemente edotti sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale; che sarà riportato sul libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente e da un altro membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha la gestione del registro degli associati, effettuando le iscrizioni dei nuovi associati e le cancellazioni di coloro che non fanno più parte dell'associazione.

Nel registro degli associati dovranno essere trascritti i dati anagrafici, la residenza, il domicilio dell'associato, l'eventuale numero di fax e indirizzo e-mail dove poter inviare gli avvisi di convocazione. Nel registro dovrà essere indicato anche a quale categoria di associato appartiene il membro dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

oggetto di verbalizzazione;

  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nel verbale i luoghi audio e/o video collegati, dai quali gli intervenuti si collegano, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente, o in sua assenza, il Vicepresidente.
  • il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, provvederà alla formazione e sottoscrizione

del verbale.

Il mandato di membro del Consiglio Direttivo decade nei seguenti casi:

  1. astensione del membro del Consiglio Direttivo dalle attività dell'Associazione per la durata di sei mesi;
  2. assenza del membro del Consiglio Direttivo dalle riunioni del consiglio, regolarmente convocate, in numero di tre consecutive;
  3. mozione di sfiducia e voto unanime da parte degli altri membri del Consiglio Direttivo, ratificata da parte della maggioranza dell'assemblea degli associati regolarmente convocata;
  4. dimissioni del consigliere con preavviso da comunicare al Consiglio Direttivo attraverso lettera raccomandata inviata presso la sede dell'Associazione con un preavviso di almeno trenta giorni.

Il Consiglio direttivo può attribuire deleghe ad uno o più dei propri membri, a firma congiunta e/o disgiunta.

ARTICOLO 10 - Revisore

I bilanci dell'Associazione sono soggetti alla revisione di un revisore interno scelto fra i membri dell'Associazione e nominato dall'Assemblea ordinaria degli Associati ogni tre anni.

Il revisore interno tiene annualmente, nell'Assemblea ordinaria degli Associati riunita per l'approvazione del bilancio, una relazione sul risultato della revisione concernente il rispetto delle norme statutarie e sulla corretta attività gestionale del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può facoltativamente scegliere di attribuire la carica di revisore ad un soggetto esterno dotato di idonea preparazione professionale.

ARTICOLO 11 - Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati. Se l'assemblea non delibera diversamente, la liquidazione è curata dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è destinato ad una persona giuridica con uno scopo riconosciuto utile per la comunità. Detta persona giuridica avrà l'onere di utilizzare tale patrimonio esclusivamente e direttamente per scopi utili alla comunità, caritatevoli o ecclesiastici (fiscalmente agevolati). La persona destinataria del patrimonio, ai termini della presente disposizione statutaria, è designata dall'Assemblea degli Associati.