Statuto

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 – Costituzione, sede, durata e anno sociale

  • È costituita l'Associazione con denominazione "COM&TEC Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica", con sigla "COM&TEC".
    È un ente indipendente e non persegue scopi politici, religiosi e/o economici.
    L'Associazione non ha scopo di lucro.
  • L'Associazione ha sede nel Comune di Sesto Fiorentino.
  • La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
  • L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

ARTICOLO 2 – Scopo e attività statutaria

  • L'Associazione ha scopo non di lucro e si pone l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per imprese e professionisti che prevalentemente progettano e realizzano comunicazione tecnica e qualsiasi altra tipologia di informazione di prodotto.
  • Scopo dell'Associazione è fornire supporto ai professionisti nell’ambito della comunicazione e redazione tecnica, traduzione e localizzazione, terminologia, grafica, tecnologia e innovazione e, più in generale, in tutte le discipline ingegneristiche e linguistiche coinvolte nella progettazione di prodotti e relativa informazione.
  • L'Associazione mira altresì a creare maggiore consapevolezza sull'importanza della comunicazione tecnica di buona qualità.
    A tal fine, l'Associazione svolge un'attività di sensibilizzazione e di indirizzo per il settore della comunicazione tecnica.
  • L'Associazione è costituita e persegue il suo scopo attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
      1. La valorizzazione della figura professionale del Comunicatore Tecnico e di tutti i professionisti coinvolti nei diversi ambiti
      2. La discussione su temi di attualità scientifica, tecnica e di altri settori aventi rilevanza per l'attività dell'Associazione
      3. La promozione e il sostentamento di iniziative e progetti su tematiche inerenti la Comunicazione Tecnica
      4. Lo scambio delle esperienze e conoscenze professionali dei singoli Soci sia a livello nazionale sia a livello internazionale
      5. L'organizzazione di seminari, conferenze e/o di altri eventi funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali richiesti
      6. L’erogazione di formazione sia frontale che online
      7. Le collaborazioni con istituzioni di formazione professionale, istituti universitari, enti e/o associazioni di categoria nazionali e internazionali
      8. La promozione di contatti con ordini professionali, associazioni e enti Italiani e esteri in funzione dello sviluppo dell'attività associativa e dei suoi scopi
      9. La promozione dell'orientamento al lavoro e alle professioni emergenti anche in collaborazione con Istituzioni Scolastiche e Universitarie
      10. Le pubblicazioni in materia di Comunicazione Tecnica e temi correlati
      11. La promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
      12. L'adozione di metodologie e tecniche innovative volte a migliorare la gestione e la sicurezza delle imprese
      13. Lo sviluppo e la cura di parametri qualitativi per la Comunicazione Tecnica
      14. Lo sviluppo della conoscenza e del rispetto della normativa cogente e volontaria
      15. La partecipazione alla redazione e revisione di norme e direttive
      16. La partecipazione all’evoluzione del quadro normativo che disciplina l'accesso e lo svolgimento della professione
      17. La consulenza e assistenza nel settore della Comunicazione Tecnica;
      18. Lo sviluppo di sistemi e servizi ai Soci
      19. La ricerca nel campo della comunicazione e delle tecnologie di supporto;
      20. La verifica e ogni altra azione volta a far rispettare ai Soci il presente Statuto e Regolamento nell'esercizio delle proprie attività
      21. L'analisi, lo studio, la promozione e attuazione di ogni altra iniziativa volta a favorire l'evoluzione del settore e il ruolo dei propri Soci.
  • L'Associazione può svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa all'oggetto sociale che ritenga opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, senza limitazione alcuna, in Italia o all'estero.
  • L'Associazione può altresì svolgere attività aventi natura commerciale in via accessoria e/o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
  • L'Associazione può effettuare prestazioni anche nei confronti di soggetti non associati, e ricevere sponsorizzazioni sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
  • L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può avvalersi anche di strutture esterne specializzate e di esperti.

 

ARTICOLO 3 – Fondo Comune

  • Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:
    1. Dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo
    2. Da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni
    3. Dalle quote associative dei Soci
    4. Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
    5. Da sponsorizzazioni in occasione di eventi o altre attività di richiamo e che diano visibilità a chi sponsorizza
    6. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  • Può essere utilizzato esclusivamente per le finalità e gli scopi fissati dal presente Statuto.
  • L'Associazione non può effettuare spese per scopi estranei a quelli dell'Associazione.
  • L'Associazione non può in alcuna maniera distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione stessa.
  • In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto in base al disposto dell'Art. 16.

 

ARTICOLO 4 – Requisiti per associarsi e ammissione

  • Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche o enti di qualsiasi tipo che si occupino direttamente o indirettamente o che abbiano uno specifico interesse in materia di Comunicazione e Documentazione Tecnica, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    1. Le aziende e i professionisti che operano nel campo della Comunicazione Tecnica
    2. Docenti di scuole superiori e di istituti di specializzazione, universitari e enti di formazione in generale
    3. Chiunque altro interessato oppure coinvolto.
  • I soggetti che intendano far parte dell'Associazione devono:
    1. Compilare il modulo di iscrizione che possono ricevere dall'Associazione o iscriversi direttamente dal sito Internet compilando il modulo online
    2. Versare il contributo associativo annuale approvato dall’Assemblea dei Soci e specificato nel Regolamento.
  • Il Consiglio Direttivo è l'organo competente per decidere sulle domande di adesione.
  • L'ammissione comporta l'obbligo di osservare il Regolamento, le Disposizioni Statutarie e le deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione.
  • La domanda per l'accesso alla qualifica di socio si intende accettata tacitamente se successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione all'Associazione e al versamento della quota associativa, il candidato non riceve comunicazione contraria da parte del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni solari dalla presentazione della domanda stessa e fatte salve le deroghe espressamente previste dal presente Statuto. In caso di domanda non accettata la quota associativa viene interamente rimborsata.
  • L'adesione si intende prestata per la durata di un anno a partire dalla data dell'adesione stessa e tacitamente rinnovata di anno in anno, quando non venga disdetta almeno 3 (tre) mesi prima dell'inizio del nuovo anno tramite comunicazione ufficiale (raccomandata a/r oppure via PEC all’attenzione del Consiglio Direttivo e del Coordinamento).

 

ARTICOLO 5 – Tipologia di soci

Sono previste 5 (cinque) diverse tipologie di soci:

  • Socio Ordinario:
    1. Può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci con diritto di voto.
    2. È obbligato al versamento della quota associativa annuale.
    3. È chiamato a concorrere con gli organi sociali al controllo del rispetto dei criteri di trasparenza e efficienza dell'attività associativa.
  • Socio Collaboratore:
    1. È un esperto in determinate aree di interesse dell'Associazione.
    2. Fornisce a titolo di volontariato, quindi senza alcuna remunerazione, il proprio apporto alla Associazione e collabora attivamente al raggiungimento degli scopi preposti. In ragione di detto apporto il Socio Collaboratore, su invito, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
    3. È valutato dal Consiglio Direttivo sulla base delle sue esperienze professionali e dell'intervento proposto.
    4. È iscritto nella Lista dei Soci con obbligo di versamento della quota associativa e assume gli stessi diritti e obblighi dei Soci Ordinari.
    5. È chiamato a concorrere con gli appositi organi sociali al controllo del rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza dell'attività associativa.
    6. La qualità di Socio Collaboratore ha durata massima 2 (due) anni e scade automaticamente al termine dell'esercizio durante il quale è stata attribuita, salvo che sia confermata, di volta in volta, con delibera del Consiglio Direttivo in carica.
  • Socio Onorario:
    1. Condivide gli scopi dell'Associazione e può contribuire fattivamente al loro raggiungimento in modo maggiore rispetto ai Soci Ordinari.
    2. Fornisce a titolo di volontariato, quindi senza alcuna remunerazione, il proprio apporto alla Associazione.
    3. È disponibile a supportare il Consiglio Direttivo in azioni e strategie di sviluppo e crescita dell'Associazione.
    4. Viene scelto dal Consiglio Direttivo per particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dell'Associazione e alla loro concreta realizzazione, e nominato con voto unanime.
    5. Può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci con diritto di voto.
    6. È iscritto nella Lista degli Associati senza obbligo di versamento della quota associativa e assume gli stessi diritti e obblighi degli Associati Ordinari.
    7. È chiamato a concorrere con gli appositi organi sociali al controllo del rispetto dei criteri di trasparenza e efficienza dell'attività associativa.
    8. Può, se richiesto dal Consiglio Direttivo o in funzione delle circostanze, partecipare alle riunioni periodiche interne del Consiglio Direttivo stesso.
    9. La qualità di Socio Onorario ha durata massima di 2 (due) anni e scade automaticamente al termine dell'esercizio durante il quale è stata attribuita, salvo che sia confermata, di volta in volta, con delibera del Consiglio Direttivo in carica.
  • Socio Junior:
    1. È socio “Junior” lo studente che abbia compiuto i 18 anni, che condivida le finalità associative e possa essere considerato “promessa umana e futuro professionista” del settore.
    2. Può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci con diritto di voto.
    3. È obbligato al versamento della quota associativa annuale ridotta.
    4. È chiamato a concorrere con gli appositi organi sociali al controllo del rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza dell'attività associativa.
  • Delegato Territoriale:
    1. Fornisce a titolo di volontariato, quindi senza alcuna remunerazione, il proprio apporto all'Associazione e collabora attivamente al raggiungimento degli scopi preposti.
    2. È un socio, di qualsiasi tipologia, nominato dal Consiglio Direttivo come referente territoriale/regionale per le attività di promozione dell'Associazione e per azioni mirate che rispondano alle esigenze territoriali.
    3. Rappresenta un punto di riferimento dell’Associazione per contatti, costruzione di reti e iniziative capillari atte alla crescita della consapevolezza dell'importanza degli obiettivi associativi sul territorio locale.
    4. Collabora con gli altri Delegati Territoriali per la realizzazione di iniziative congiunte.
    5. Riferisce e risponde congiuntamente al Presidente e al Consiglio Direttivo.
    6. È obbligato al versamento della quota associativa annuale.
    7. È chiamato a concorrere con gli appositi organi sociali al controllo del rispetto dei criteri di trasparenza e efficienza dell'attività associativa.

 

ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci

  • I Soci, tutti e nessuno escluso, che siano in regola con il versamento delle quote sociali, ove previste, hanno diritto a:
    1. Partecipare con diritto di voto alle Assemblee Generali, Ordinarie e Straordinarie.
    2. Esprimere diritto ad un voto nell’Assemblea dei Soci.
    3. Eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.
    4. Partecipare a tutte le forme di attività dell'Associazione, alle condizioni di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo, dallo Statuto e dal Regolamento.
    5. Avvalersi dei servizi dell'Associazione, alle condizioni di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo, dallo Statuto e dal Regolamento.
    6. Divulgare pubblicamente la propria appartenenza all'Associazione anche utilizzandone il logo, in Associazione al proprio, secondo le modalità indicate.
    7. Essere inseriti nella Lista dei Soci e nella documentazione online e cartacea prodotta dall'Associazione, ove previsto.
    8. Ricevere gli Atti ufficiali dell'Associazione in forma gratuita e le altre pubblicazioni prodotte dall'Associazione a condizione di favore che saranno di volta in volta da essa stabilite.
  • I Soci, tutti e nessuno escluso, si impegnano a loro volta a:
    1. Rispettare integralmente i doveri associativi previsti dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle altre disposizioni che gli organi dell'Associazione adotteranno per disciplinare la vita e le attività dell'Associazione.
    2. Versare le quote sociali nella misura, nella modalità e nei termini stabiliti dal presente Statuto e Regolamento.
    3. Promuovere gli scopi dell'Associazione.
    4. Essere disponibili e aperti a collaborare.
    5. Mantenere riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle attività agli stessi affidate nell'interesse dell'Associazione.

La violazione dell'obbligo di segretezza è considerata come una grave inadempienza e, pertanto, il Socio potrà essere escluso dall'Associazione per gravi motivi in base al disposto dell'Art. 24 del Codice Civile, ferme restando le altre forme di tutela riconosciute dalla legge.

  • Lo status di Socio non può essere trasferito.

  

ARTICOLO 7 – Cessazione della qualità di socio e recesso

  • La qualità di socio cessa in caso di morte, recesso o esclusione.
  • Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’annualità di iscrizione in corso, considerando la data di iscrizione effettiva, tramite raccomandata a/r oppure PEC al Consiglio Direttivo.
  • L'esclusione di un socio può essere deliberata, oltre che nei casi individuati all'Art. 6, qualora:
    1. Tale socio si comporti in modo pregiudizievole per l'Associazione.
    2. Qualora sia in ritardo di almeno 3 (tre) mesi nel pagamento della quota associativa.
  • Nello specifico dei ruoli di Socio Collaboratore e Onorario, Il Socio Collaboratore decade dalla propria carica nei seguenti casi:
    1. Nel caso in cui, come per i Soci Ordinari, non sia in regola con il pagamento della quota associativa.
    2. Su mozione di esclusione del socio da parte del Consiglio Direttivo con voto unanime dello stesso. La mozione può essere promossa nel caso in cui il socio si sia dimostrato indegno della carica, non sia competente nell'ambito di attività dell'associazione, o abbia posto in essere comportamenti pregiudizievoli del buon nome dell'Associazione o della professione.

Il socio Onorario decade dalla propria carica nei seguenti casi:

    1. Su mozione di esclusione del socio da parte del Consiglio Direttivo con voto unanime dello stesso. La mozione può essere promossa nel caso in cui il socio si sia dimostrato indegno della carica, non sia collaborativo nelle attività di sviluppo dell'Associazione, non sia di supporto al Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi per cui è stato nominato o abbia posto in essere comportamenti pregiudizievoli del buon nome dell'Associazione o della professione.

 

ARTICOLO 8 – Quote associative

  • I soci sono obbligati a versare la quota associativa, che deve essere corrisposta al momento dell’iscrizione. La quota associativa si rinnova ogni 12 mesi.
  • Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i Soci Onorari e i membri del Consiglio Direttivo per tutta la durata del mandato.
  • L'iscrizione si rinnova tacitamente salvo recesso con le modalità indicate nell’Art. 7 al p. 2.
  • La qualifica di socio viene assunta solo dopo il versamento della quota associativa.
  • L'ammontare della quota associativa annuale è determinata dall'Assemblea dei Soci.
  • La quota associativa non può essere oggetto di alcun tipo di rivalutazione.

 

ARTICOLO 9 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo

Sono altresì organi sociali facoltativi:

  • Il Responsabile della gestione economica e finanziaria eletto dal Consiglio Direttivo in carica
  • I Soci Collaboratori e Onorari
  • I Delegati Territoriali

 

ARTICOLO 10 – Assemblea dei Soci

  • L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione.
    Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
  • L'Assemblea dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
  • L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.
  • L'Assemblea dei Soci deve essere convocata nella sede sociale dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea dei Soci anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, anche in modalità online secondo l’Art. 13 del presente Statuto. La lettera di convocazione deve specificare la modalità di svolgimento dell’Assemblea, se in presenza, online o mista.
  • Nei casi in cui si ritenga necessaria la verbalizzazione per atto notarile, dovranno essere compresenti nel medesimo luogo Presidente e Notaio, il quale ultimo curerà la verbalizzazione e i successivi adempimenti.
  • Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti (quorum deliberativo) e con la presenza di almeno la metà dei soci (quorum costitutivo). In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti salvo diversa disposizione del presente Statuto.
  • Le delibere inerenti la modifica dello Statuto sono anche esse assunte a maggioranza di voti (quorum deliberativo) ma occorre una maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione e di almeno un quarto dei soci in seconda convocazione.
    Astensioni e voti non validi non vengono computati.
  • Il voto dei membri del Consiglio Direttivo è precluso nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
  • L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo costituito da un rendiconto economico e finanziario.
  • L'Assemblea può essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.
  • Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea anche quando almeno un quarto dei soci, in regola con il versamento della quota associativa, la richiede per iscritto.
    Nella convocazione deve essere comunicato l'ordine del giorno.
  • L'Assemblea nomina al suo interno un segretario.
  • Il Presidente e il Segretario nominato dirigono e regolano le discussioni e stabiliscono le modalità e l'ordine delle votazioni o altra azione all'interno dell'Assemblea dei Soci.
  • Il Consiglio Direttivo può effettuare la convocazione via PEC o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
    Nell'avviso di convocazione deve essere comunicato l'ordine del giorno.
  • L'Assemblea dei Soci delibera fra l'altro su quanto segue:
    1. Approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno
    2. Approvazione del Regolamento
    3. Elezione dei membri del Consiglio Direttivo: Presidente, Vicepresidente e Consiglieri secondo le candidature presentate
    4. Ammontare della quota associativa
    5. Modifiche dello Statuto e del Regolamento
    6. Esclusione di un socio
    7. Tutti gli argomenti attinenti alla vita e i rapporti dell'Associazione.
  • Nell'Assemblea dei Soci ciascun Socio presente ha diritto ad un solo voto.
  • È ammesso il voto per delega.
    La delega deve essere conferita per iscritto con allegata fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Le deleghe devono essere consegnate al segretario, che ne dà menzione nel verbale, prima dell'inizio dell'Assemblea dei Soci.
  • Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, fino a cinque soci.
  • Gli appartenenti al Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.
  • Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci viene redatto un verbale, che è riportato sul libro verbali assemblee. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
  • All’Assemblea dei Soci possono prendere parte, su invito dei membri del Consiglio Direttivo, esperti dei settori di operatività dell’Associazione e dei Soci.

 

ARTICOLO 11 – Consiglio Direttivo

  • Funzioni del Consiglio Direttivo:
    1. Il Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti esterni, e in questi ultimi in persona del Presidente.
    2. Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
      Il Presidente è l’elemento esponenziale del Consiglio Direttivo e gode di quell’autonomia che gli consente, secondo lo spirito e le norme del presente Statuto, di soddisfare le esigenze di dinamismo e di efficienza dell’Associazione.
      In assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, di volta in volta e con specifica delega, nominerà il Vicepresidente Vicario che agirà unitamente ad uno dei Consiglieri.
  • Attività del Consiglio Direttivo:
    1. Amministrare e gestire l’Associazione.
    2. Curare la gestione amministrativa, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali.
    3. Predisporre il rendiconto annuo di gestione e i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
    4. Curare la perfetta tenuta dei verbali dell’Assemblea.
    5. Decidere sulle richieste di adesione all’Associazione.
    6. Gestire la Lista dei Soci, effettuare le iscrizioni e le cancellazioni dei Soci.
  • Composizione del Consiglio Direttivo:
    1. Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 7 (sette) membri eletti tra i Soci.
  • Membri del Consiglio Direttivo:
    1. Presidente
    2. Vicepresidente
    3. Da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri.
  • Elezione del Consiglio Direttivo:
    1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria.
    2. La modalità di presentazione alle candidature è disciplinata dal punto 7 del presente Articolo.
    3. La votazione avviene per scrutinio segreto e su apposita scheda, e può avvenire anche in modalità online secondo l’Art. 13 del presente Statuto.
    4. Il Presidente assegna ai membri del Consiglio Direttivo i rispettivi incarichi.
    5. Il Consiglio Direttivo, escluso il Presidente, approva all’unanimità la distribuzione degli incarichi come proposti dal Presidente.
  • Durata della carica del Consiglio Direttivo:
    1. Per tutti i membri del Consiglio Direttivo la durata della carica è di 2 (due) anni.
    2. È ammessa la rielezione, nel medesimo ruolo, per un totale di 2 (due) mandati consecutivi per un totale di 4 (quattro) anni consecutivi.
      Allo scadere dei due mandati è possibile una nuova candidatura nel medesimo ruolo solo a condizione che sia trascorso almeno 1 (un) mandato dall'ultima nomina.
    3. Nulla osta, allo scadere dei due mandati consecutivi, a ricandidarsi in un ruolo diverso dal precedente.
  • Candidature:
    1. La candidatura alla carica di Presidente è possibile solo se il candidato partecipa alla vita associativa da almeno 3 (tre) anni, di cui 1 (uno) con un ruolo nel Consiglio Direttivo.
    2. La candidatura alle cariche di Vicepresidente e Consigliere è possibile solo se il candidato partecipa alla vita associativa da almeno 2 (due) anni.
    3. Il socio che intende candidarsi al ruolo di Presidente, Vicepresidente o di membro del Consiglio Direttivo manifesta la propria candidatura tramite comunicazione scritta, almeno una settimana prima della data dell’Assemblea dei Soci e secondo le modalità indicate nella convocazione dell’Assemblea dei Soci con l’elezione nell’Ordine del Giorno.
    4. La candidatura non può essere accolta se il socio non soddisfa le condizioni di candidabilità e/o di rieleggibilità sopra definite.
    5. In caso di parità di voti tra i candidati eletti, si procede al ballottaggio nella stessa Assemblea.
  • Riunioni del Consiglio Direttivo:
    1. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario, oppure in caso di richiesta da parte di almeno 2 (due) dei suoi membri.
      Il Consiglio Direttivo si riunisce previa comunicazione anche telefonica o per messaggistica, con tempi di preavviso adeguati alle circostanze.
    2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.
    3. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito allorquando siano presenti, di persona o per delega, tutti i membri e gli stessi dichiarino di essere sufficientemente edotti sugli argomenti dell'ordine del giorno o se è presente la metà più uno dei suoi membri in carica, computando tra i presenti coloro che siano collegati in video o audio conferenza.
    4. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  • Che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
  • Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.
  • Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  • Che siano indicati nel verbale i luoghi audio e/o video collegati, dai quali gli intervenuti si collegano, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente, o in sua assenza, il Vicepresidente.
  • Che ogni votazione avvenga rispettando quanto stabilito dall’Art. 13 del presente Statuto.
    1. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, i Soci autorizzati dal Presidente o da altri membri del Consiglio Direttivo che lo richiedano.
    2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
    4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale a cura del Segretario nominato all'inizio dell'Assemblea.
      Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
    5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza semplice.
    6. Spetta al Presidente o in sua assenza per seri e documentati motivi, al Vicepresidente dare esecuzione alle delibere assunte dalle Assemblee e dal Consiglio Direttivo.
  • Decadenza del Mandato di membro del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
    1. Astensione del membro del Consiglio Direttivo dalle attività dell'Associazione per la durata di 6 (sei) mesi
    2. Assenza del membro del Consiglio Direttivo dalle riunioni del Consiglio Direttivo, regolarmente convocate, in numero di 3 (tre) consecutive
    3. Mozione di sfiducia e voto unanime da parte degli altri membri del Consiglio Direttivo, ratificata da parte della maggioranza dell'assemblea dei soci regolarmente convocata
    4. Dimissioni con preavviso da comunicare al Consiglio Direttivo attraverso lettera raccomandata o PEC inviata presso la sede dell'Associazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
  • Quota associativa:
    1. I membri del Consiglio Direttivo, per tutta la durata del loro mandato, sono esentati dall’obbligo di versamento della quota associativa.

 

ARTICOLO 12 – Ruolo e mansioni dei Membri del Consiglio Direttivo

  • Il Presidente:
    1. È il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
    2. Agisce per nome e per conto dell'Associazione.
    3. Determina i punti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, includendo anche i punti proposti dal Consiglio Direttivo e dai Soci.
    4. Sottoscrive qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
    5. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo.
    6. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
    7. Presiede le Assemblee dei Soci.
    8. Sviluppa le attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
    9. Assume, nei casi di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione.
    10. Può attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
      Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la firma congiunta del Presidente, del Vicepresidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo.
    11. Apre e chiude conti correnti bancari e postali e procede agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.
    12. Delega i propri poteri al Vicepresidente o in sua assenza ad uno o più Consiglieri idonei o anche ad altri Soci per specifici atti o per determinate categorie di atti, per limitati periodi di tempo.
    13. Attribuisce deleghe ad uno o più dei propri membri, a firma disgiunta e/o con
  • Il Vicepresidente:
    1. Collabora attivamente e costantemente con il Presidente, sostenendolo insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo.
    2. Svolge le funzioni di volta in volta richieste dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo.
  • I Consiglieri:
    1. Svolgono le azioni necessarie e richieste in sede di riunioni del Consiglio Direttivo e di Assemblee dei Soci e definite di volta in volta o a seconda delle urgenze e dei progetti/iniziative in essere.

 

ARTICOLO 13 – Modalità di voto per assemblee/riunioni non in presenza

  • In caso di assemblee / riunioni non in presenza, comprese le riunioni del Consiglio Direttivo con decisioni da prendere tramite voto, le procedure di voto possono essere quelle indicate qui di seguito, fatta comunque salva la possibilità di usare piattaforme informatiche per votazioni online.
  • In caso di votazioni a scrutinio palese il Presidente della seduta, appurato che non ci sono domande e stabilendo un tempo per l’espressione del voto, invita i partecipanti a scrivere in chat la propria posizione sul voto come segue:
    1. FAVOREVOLE: per manifestare voto favorevole alla proposta
    2. CONTRARIO: per manifestare voto contrario alla proposta
    3. ASTENUTO: per manifestare l’astensione

Trascorso il tempo indicato, il Presidente chiude la votazione

  • In caso di votazioni a scrutinio segreto la procedura online deve garantire:
    1. Adeguate modalità di accertamento dell’identità del votante mediante l’autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi
    2. Voto personale, libero e segreto
    3. Voto espresso in modo chiaro e del tutto anonimo
    4. Voto non ripetibile, non modificabile, non revocabile
    5. Possibilità di esprimere un voto che non contiene alcuna scelta
    6. Impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo votante
    7. Presenza dei nominativi dei candidati nel sistema di voto
    8. Svolgimento dell’Assemblea su piattaforma informatica per la votazione online.
  • In caso di Assemblea elettiva, il Presidente dell’Assemblea deve dare conto di eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto e invitare l’Assemblea stessa a pronunciarsi in merito all’accoglimento e ai rimedi.

 

 ARTICOLO 14 – Gratuità delle cariche e rimborso spese

  • Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono ricoperte a titolo gratuito.
  • La partecipazione alle riunioni di qualsiasi tipologia e a fronte di qualsiasi esigenza e qualsiasi espletamento di servizi verso l'Associazione è parimenti gratuita salvo disponibilità di cassa a ricoprire costi di viaggio, vitto e alloggio.
  • Con delibera del Consiglio Direttivo può essere concesso a membri del Consiglio Direttivo, a Soci e/o a terzi il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della COM&TEC purché documentate, ovvero, una somma a titolo di indennità per l’attività espletata a favore dell’Associazione.

 

ARTICOLO 15 – Dimissioni o carenza

  • Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima Assemblea dei Soci utile.
  • Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere tutti i membri. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
    Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
  • In caso di carenza, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questo proseguirà, carente dei suoi membri, fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato corrente.

 

ARTICOLO 16 - Scioglimento

  • L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con il voto favorevole di tre quarti degli stessi.
  • Se l'Assemblea dei Soci non delibera diversamente, la liquidazione è curata dal Consiglio Direttivo.
  • Nel caso di incapacità o di impossibilità per l’Assemblea dei Soci di eleggere il Presidente, il Presidente uscente, oppure un membro del Consiglio Direttivo, oppure, in assenza di entrambi, l’Assemblea dei Soci a maggioranza, potranno chiedere al Presidente del Tribunale competente la nomina di un curatore dell’Associazione al fine di procedere alle operazioni necessarie per il suo scioglimento.
  • In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è destinato ad una persona giuridica con uno scopo riconosciuto utile per la comunità. Detta persona giuridica ha l'onere di utilizzare tale patrimonio esclusivamente e direttamente per scopi utili alla comunità, caritatevoli o ecclesiastici (fiscalmente agevolati). La persona giuridica destinataria del patrimonio, ai termini della presente disposizione statutaria, è designata dall'Assemblea dei Soci.
  • Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, fare riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

Firmato: Tiziana Sicilia

Firmato: Vincenzo Bafunno

 

Repertorio 70.657                                                                                 Raccolta 29.778